L’anno 2009 rappresenta una svolta in tal senso in quanto vengono sperimentati vari istituti a tutela di questa particolare classe di lavoratori, in ordine ai collaboratori coordinati continuativi (una tantum co.co.pro., seguita poi dalla DIS-COLL).

 

Dal 1° luglio 2017 per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata viene istituita l’indennità DIS-COLL nel caso di incolpevole perdita dell’occupazione: fine contratto o licenziamento.

Sino ad allora assegnisti e ricercatori con borsa di studio erano sempre stati esclusi.

La L. 81/2017 introduce il diritto di fruire dell’indennità DIS – COLL, ovviamente se in possesso dei requisiti richiesti.

Per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, per gli eventi di disoccupazione (involontaria) che si verificano a partire dal 1° luglio 2017 possono fruire della DIS-COLL:

  • i collaboratori coordinati e continuativi,
  • i collaboratori a progetto,
  • gli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Sono esclusi dalla DIS COLL

  • i titolari di partita IVA (al momento di presentazione della domanda, anche se inattiva);
  • i pensionati;
  • gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Per avere liquidata la DIS -COLL è necessario poter far valere contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (privi di impiego che hanno rilasciato / rilasciano dichiarazione di immediata disponibilità a nuova occupazione);
  2. poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione.

Se l’assegno di ricerca cessa il 31 ottobre 2017, dovrò poter far valere almeno 3 mesi di contributi nella gestione separata nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 ottobre 2017.

Così come se la collaborazione cessa il 31 gennaio 2018, dovrò poter far valere almeno 3 mesi accreditati nella gestione separata dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2018.

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile previdenziale derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio relativi all’anno civile in corso e quello precedente.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL i mesi di durata del rapporto di lavoro determinano la misura e la durata dell’indennità.

L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile se pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro.

Nel caso in cui il reddito sia superiore, la misura della DISCOLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma del 25 % della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo indicato.

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato.

La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 % ogni mese a partire dal 91° giorno di fruizione.

In linea generale si può dire che l’indennità ha una durata pari alla metà dei periodi accreditati nell’anno in corso e in quello precedente la cessazione.

Non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo a precedente erogazione della DIS-COLL.

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

L’indennità è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Assegno di ricerca della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro.

Sulla base del compenso percepito l’assegnista avrà accreditati soli 6 mesi di contributi ma avrà diritto a 5 mesi di indennità DIS-COLL (la metà della durata del contratto).

E l’indennità sarà pari al 75% del reddito complessivo percepito diviso la durata del contratto (8000/10= 800 * 75%) per i primi 90 giorni.

L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, se presentata entro il 68° giorno, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Se non presentata entro il 68° giorno si decade dal diritto all’indennità.

Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Al fine di fornire ai propri associati un servizio sempre più all’avanguardia e considerata la prossima scadenza degli incarichi al 31 Agosto, l’Associazione sindacale Anief ha siglato una convenzione con il centro servizi Cedan s.r.l.s. ente autorizzato, da parte dell'organizzazione sindacale Cisal, a fornire servizi di assistenza fiscale e patronato.

È possibile, presso le sedi Anief, consegnare già da subito la domanda per l’attivazione del sussidio di disoccupazione, al fine di garantire all’utenza un servizio efficiente e considerata la mole di richieste ricevute, agevolare il lavoro degli operatori Cedan.

Il sindacato ricorda che è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, per sapere se si ha diritto ad andare in quiescenza prima dei termini contributivi e di vecchiaia previsti dalla legge e per scoprire il valore dell’assegno pensionistico, oltre a ulteriori servizi. Per contatti, ci si può collegare al sito internet. Per avere tutte le indicazioni necessarie è possibile anche scrivere una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure chiamare al numero telefonico 091.424272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Chiedi alla struttura territoriale Anief più vicina a te un appuntamento. Visita il nostro sito www.cedan.it