I ricorsi, promossi dal sindacato Udir presso i Giudici del Lavoro, stanno dando i loro frutti con il riconoscimento del diritto dei capi d’istituto vincitori degli ultimi due concorsi ordinari ad ottenere la cosiddetta “Perequazione Interna” dello stipendio, ossia il riconoscimento dell’anzianità maturata nella precedente carriera da docente (RIA, Retribuzione Individuale di Anzianità): tutti i DS hanno il diritto a percepire questa “voce” stipendiale invece negata ai vincitori delle ultime procedure selettive che si sono visti negare, ai fini della retribuzione, le esperienze di lavoro svolte nel precedente profilo professionale. I giudici assegnano anche più di 40mila euro di risarcimento a preside. Per tutti questi motivi, Udir rilancia specifici ricorsi al Giudice del Lavoro: se ne parlerà anche nel prossimo convegno di Salerno del 10 novembre.

Marcello Pacifico (Udir): I vincitori dei concorsi ordinari non godono di alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa, al contrario di quanto avviene per gli altri dirigenti che hanno visto riconosciuta l’anzianità maturata nella precedente carriera e risultano inquadrati nella medesima quinta area di contrattazione e titolari della retribuzione individuale di anzianità oppure dell’assegno ad personam, ossia di quota parte della retribuzione corrispondente all’anzianità di servizio maturata prima dell’acquisizione della qualifica dirigenziale. È palese la disparità di trattamento giuridico ed economico posta in essere in aperta violazione dell’articolo 3 della Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento nei pubblici uffici, laddove la medesima categoria professionale appartenente alla stessa Area V MIUR riceve, anche a parità di anzianità di servizio, trattamento economico differenziato.

Lo stipendio dei dirigenti scolastici deve comprendere l’anzianità maturata da docente: questa, infatti, non può essere cancellata, come invece fa il Miur, e va quindi inclusa nella “voce” stipendiale apposita, la cosiddetta RIA, prevista dall’art. 39 dell’area V del Ccnl 2000-2001 ai dirigenti provenienti dal ruolo soppresso dei presidi e direttori didattici. Una modalità che, del resto, viene adottata anche per gli altri dirigenti della stessa area pubblica. A stabilirlo è stato anche il tribunale del lavoro di Roma, con una sentenza attraverso la quale sono stati corrisposti ad un dirigente scolastico della capitale oltre 17.800 euro di arretrati: il ds ha beneficiato anche degli interessi legali e della rivalutazione delle singole rate assegnategli.

Per il giudice, non è giustificata, dunque, la “disparità di trattamento a seconda della diversa epoca e/o differente di accesso alla dirigenza scolastica”. L’assegno individuale RIA, infatti, secondo l’amministrazione scolastica andrebbe “corrisposta ai soli dirigenti scolastici che a quella data svolgessero le funzioni di preside incaricato”. Il tribunale reputa tale interpretazione “discriminatoria” rispetto alle norme contrattuali: pertanto, “per analogia” vanno adottati “i criteri di calcolo della Ria che per i dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario erano stato dettati dal CCNL 2001”.

Non è la prima volta che assistiamo a sentenze di questo tenore: già il Tribunale del Lavoro di Roma – con una espressione che ha acquisito l'autorità del giudicato - ha accertato il diritto dei dirigenti scolastici, anche se assunti tramite procedure concorsuali ordinarie successive al 2007/2008, a percepire il trattamento retributivo “maggiorato in misura corrispondente all’anzianità maturata nella precedente carriera docente calcolato attraverso i parametri di determinazione della Ria riconosciuta dall’art.39 CCNL 2000-2001 dell’area V ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo soppresso dei presidi e direttori didattici”. Attraverso il ricorso, dunque, è stato riconosciuto proprio il diritto alla corresponsione della RIA “a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita”. Attraverso il ricorso l'ammontare dei risarcimenti, comprensivo di arretrati, rivalutazione e interessi legali, arriva a superare anche i 40mila euro a ricorrente.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, ricorda che “pur nella palese identità dei presupposti connessi all’anzianità nella precedente funzione, i dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario entrati nel ruolo della dirigenza scolastica successivamente al 2007/2008 e provenienti dalla carriera di docente non beneficiano di alcun riconoscimento dell'anzianità pregressa, sebbene maturata nel ruolo e nella funzione precedentemente esercitati”.

“Risulta palese, dunque, la disparità di trattamento giuridico ed economico posta in essere nei loro confronti in aperta violazione dell’art. 3 della Costituzione e dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento nei pubblici uffici, laddove la medesima categoria professionale appartenente alla stessa Area V MIUR riceve, anche a parità di anzianità di servizio, trattamento economico differenziato”, conclude il sindacalista autonomo.

Per questo motivo, Udir promuove specifici ricorsi al Giudice del Lavoro e invita tutti i dirigenti scolastici interessati ai seminari sulle Tre R della Dirigenza. Rischi, responsabilità, retribuzioni: prossimo appuntamento a Salerno il 10 novembre (invia la scheda di adesione  scarica il modulo rimborso); in seguito Modena e Pisa. Durante dl incontri si affronterà, tra i tanti temi, anche la problematica del mancato riconoscimento della RIA. Inoltre, sul sito è possibile aggiornarsi sulle nuove tappe del seminario. I dirigenti interessati a partecipare possono chiedere informazioni all’indirizzo e-mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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