All’interno dei 120 articoli del disegno di legge n. 2960, ora all’esame delle Commissioni di competenza del Senato, al fine di redigere entro l’8 novembre i pareri a quella di Bilancio, non si trovano infatti provvedimenti che abbiano efficacia migliorativa della riforma Renzi-Giannini, né dei decreti legislativi a seguire: rimangono, quindi, in vita tutte le storture prodotte dalla Legge 107/2015, ad iniziare dalla chiamata diretta, passando per il bonus merito fino alle assunzioni fuori regione tramite algoritmo. Capitolo personale: dopo quasi dieci anni di blocco stipendiale, sommando i vari finanziamenti, arriveranno la miseria di 31 euro di aumento in media nel triennio 2016-2018, ovvero la medesima cifra che verrà conferita ad oltre tre milioni di statali. Anche per i dirigenti scolastici gli aumenti non sono poi così corposi: perché, dopo la rabbia espressa nei passati mesi, ora ottengono un assegno di 5mila euro dal 2018, che tuttavia è ben lontano da quello che serviva solo per cominciare a parlare di equiparazione all’altra dirigenza della stessa area della Conoscenza.

Marcello Pacifico (Anief-Udir): Dal testo presentato risultano confermate le nostre denunce. Il Governo ha solo una possibilità: reperire in fretta i soldi a lungo promessi ai lavoratori pubblici e della scuola nei passati mesi, proprio per tornare a valorizzare nei fatti quel personale a cui oggi vengono assegnati degli stipendi a dir poco inadeguati al lavoro profuso e al costo della vita. L’esecutivo deve andare oltre gli 85 euro lordi, con diversi dipendenti pubblici destinati a prendere ancora meno visto che manca l’intera copertura e si tratta di una media generale. Occorrono soldi, sia per sbloccare l'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti, pari a 105 euro al mese da settembre 2015 (il doppio per i dirigenti), sia per muovere un passo vero verso la perequazione interna ed esterna di tutti coloro che sono responsabili degli istituti scolastici. A questi compensi vanno aggiunte delle cifre analoghe relative all’effettivo aumento. In caso contrario, i ricorsi nei tribunali diventeranno la norma, con l’amministrazione condannata a risarcimenti sempre più consistenti e che già oggi sono di decine di migliaia di euro, come riferito di recente dalla Corte dei Conti.

 

Studenti, insegnanti e personale della scuola è bene che lo sappiano da subito: la legge di Stabilità non porterà loro nulla di nuovo e di buono. All’interno dei 120 articoli del disegno di legge n. 2960, ora all’esame delle Commissioni di competenza del Senato, al fine di redigere entro l’8 novembre i pareri a quella di Bilancio, non si trovano infatti provvedimenti che abbiano efficacia migliorativa della riforma Renzi-Giannini, né dei decreti legislativi a seguire: rimangono, quindi, in vita tutte le storture prodotte dalla Legge 107/2015, ad iniziare dalla chiamata diretta, passando per il bonus merito fino alle assunzioni tramite algoritmo fuori regione top secret.

Come non vi sono novità per il personale: dopo quasi dieci anni di blocco stipendiale, sommando i vari finanziamenti, inclusi in particolare nell’articolo 58 del ddl, arriveranno la miseria di 31 euro di aumento in media nel triennio 2016-2018, ovvero la medesima cifra che verrà conferita ad oltre tre milioni di statali. Anche per i dirigenti scolastici gli aumenti non sono poi così corposi: perché, dopo la rabbia espressa nei passati mesi, ora ottengono un assegno di 5mila euro dal 2018 che tuttavia è ben lontano da quello che serviva solo per cominciare a parlare di equiparazione all’altra dirigenza della stessa area della Conoscenza, che percepisce compensi molto ma molto più alti (il gap è di 38mila euro) pur prendendosi responsabilità al confronto decisamente minori.

“Dal testo presentato risultano confermate le denunce di Anief ed Udir – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale dei due giovani sindacati -. Giunti a questo punto, il Governo ha solo una possibilità: reperire in fretta i soldi a lungo promessi ai lavoratori pubblici e della scuola nei passati mesi, proprio per tornare a valorizzare nei fatti quel personale a cui oggi vengono assegnati degli stipendi a dir poco inadeguati al lavoro profuso e al costo della vita. L’esecutivo deve andare necessariamente oltre gli 85 euro lordi, sottoscritti un anno fa dai sindacati maggiori con la Funzione Pubblica, ma con diversi dipendenti pubblici destinati a prendere ancora meno visto che manca l’intera copertura e si tratta sempre di una media generale”.

"Occorrono soldi sia per sbloccare l'indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti, pari a 105 euro al mese da settembre 2015 (il doppio per i dirigenti), sia per muovere un passo vero verso la perequazione interna ed esterna (quindi relativa, rispettivamente, alle “voci” stipendiali Ria e Fun) di tutti coloro che sono responsabili degli istituti scolastici. A questi compensi, indispensabili per mettere gli stipendi al livello dell’inflazione, vanno poi aggiunte delle cifre analoghe relative all’effettivo aumento. In caso contrario – conclude il sindacalista Anief-Udir- i ricorsi nei tribunali diventeranno la norma, con l’amministrazione scolastica condannata a risarcimenti sempre più consistenti e che comunque già oggi sono di decine di migliaia di euro, come anche riferito di recente dalla Corte dei Conti”.

Solo presentando ricorso con Anief è possibile da subito recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come giàconfermato dalla Corte CostituzionaleTutti i dipendenti interessati, possono utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione. È possibile anche pre-aderire direttamente al ricorso.

Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, ricordiamo che Udir ha citato il Miur in giudizio davanti al Tribunale amministrativo, rivendicando la mancata trasmissione del decreto direttoriale richiesto di individuazione delle risorse per il FUN 2017 per il raggiungimento della perequazione esterna con le altre aree della dirigenza. E ci siamo pure costituiti presso la Corte suprema per ottenere la perequazione dell’assegno individuale d’anzianità non assegnato ai dirigenti scolastici assunti dopo il 2001. Parallelamente, abbiamo anche predisposto il ricorso per lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale. L’obiettivo dichiarato dell’Udir, attraverso l’invio di una formale diffida all’amministrazione, è quello di ottenere 7.251,62 euro di arretrati comprensivi di un aumento mensile di 101, 57 euro a partire dal 2018. Per informazioni ulteriori o adesioni cliccare qui.

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

DDL 2960 già approvato dal CDM e presentato al Senato il 29 ottobre 2017: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Gli articoli che riguardano in modo diretto la Scuola e i settori Conoscenza-Ricerca

Art. 56.

(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

 

Art. 58.

 

(Politiche invariate)

1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019» e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019»;

c) al comma 4, dopo le parole: «64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, 192 milioni di euro per l'esercizio 2018 e 96 milioni euro per l'anno 2019».

7. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

9. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

 

 

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