L’atto di indirizzo del disegno di legge n. 2960, ora all’esame delle Commissioni del Senato, rivela le intenzioni del Governo: i 3,3 milioni di dipendenti pubblici possono dire addio alla somma di 85 euro, già di per sé largamente insufficiente, su cui s’era trovato l’accordo un anno fa a Palazzo Vidoni. Anief diffida le altre organizzazioni sindacali rappresentative a firmare un contratto che non dà seguito all’intesa del 30 novembre 2016. In arrivo aumenti mensili di 14 euro in media per gli arretrati 2016 e 2017, poi solo 66 euro dal 2018. Mentre dell’ultimo quadrimestre 2015, cui aveva fatto riferimento pure la Consulta, si sono perse le tracce.

Marcello Pacifico (Anief-Udir): A queste condizioni è meglio non sottoscrivere alcun contratto. Il solo adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale al 50 per cento del costo dell’inflazione registrata e programmata, da rivendicare in tribunale, porterebbe invece incrementi di 120 euro. Siamo giunti ad un paradosso: se non si firma il contratto al lavoratore spettano 80 euro e dal 2015, ma se si firma gliene toccano 31 e dal 2016. Ecco perché a questo stato delle cose è decisamente meglio non sottoscrivere alcun contratto.

Scarica il modello di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione per interrompere la prescrizione in attesa della sentenza della Consulta. Parallelamente, anche Udir ha predisposto, per i dirigenti scolastici, il ricorso per lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale.

 

Per lo sblocco del contratto degli statali il 30 novembre del 2016 fu sottoscritto un accordo al ribasso tra sindacati rappresentativi e Funzione Pubblica, attraverso cui si prevedeva l’assegnazione di 85 euro lordi a lavoratore pubblico comprendenti gli arretrati del biennio precedente: ora si può dire con certezza che quell’accordo è stato disatteso, perché le risorse assegnate dal Governo sono insufficienti. Lo si evince, in modo chiaro, dall’Atto di Indirizzo contenuto nel disegno di legge n. 2960, in questi giorni al vaglio delle Commissioni di competenza del Senato, al fine di redigere entro l’8 novembre i pareri dei senatori appartenenti alla Commissione Bilancio.

Da un’analisi dei testi e delle tabelle allegate al ddl, si può dire con certezza che i 3,3 milioni di dipendenti pubblici possono dire addio agli 85 euro medi stabiliti a lavoratore pubblico, peraltro già di per sé largamente insufficiente a risalire la china rispetto al costo della vita: in base ai finanziamenti previsti dalle ultime due Leggi di Stabilità, sono infatti in arrivo aumenti mensili di appena 14 euro per ogni statale per gli arretrati 2016 e 2017; poi, dal prossimo 1° gennaio, l’incremento medio sarà di soli 66 euro. Vanno invece nel dimenticatoio le somme dell’ultimo quadrimestre 2015, previste diversamente da una puntuale sentenza della Corte Costituzionale.

Ai sensi dell’art. 58 del disegno di legge n. 2960, infatti, sono stati stanziati per gli statali la miseria di 300 milioni di euro per il 2016 che si aggiungono ai 900 milioni per il 2017 e 2,850 miliardi per il 2018. “Tali somme – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e Udir – eludono proprio il fatto che la Corte costituzionale abbia sbloccato il contratto dal settembre 2015, mese in cui il Governo avrebbe dovuto anche sbloccare l’adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale al tasso di inflazione, programmata al netto dell’aumento del costo della vita registrato negli ultimi dieci anni. Un’eventuale firma del contratto, d’altronde, assorbirebbe proprio quell’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale che è bloccato ai valori registrati nel 2008”.

Il sindacalista autonomo si sofferma sul fatto che “siamo giunti ad un paradosso: se non si firma il contratto al lavoratore spettano 80 euro e dal 2015, ma se si firma gliene toccano 31 e dal 2016. Ecco perché a queste condizioni è decisamente meglio non sottoscrivere alcun contratto. Il solo adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale al 50 per cento del costo dell’inflazione registrata e programmata, da rivendicare in tribunale, porterebbe invece incrementi di 120 euro”, conclude Pacifico.

Il giovane sindacato annuncia quindi battaglia in Parlamento, dove chiederà, in audizione, almeno di trovare i finanziamenti pubblici per ancorare da subito gli stipendi al 50 per cento dell'aumento del costo dell'inflazione registrata dal 2008 a partire dal settembre 2015. Si tratta di aumenti mensili incluse le annualità trascorse di 105 euro a dipendente, il doppio per i dirigenti come sostiene anche Udir.

Di sicuro, in ogni caso, solo presentando ricorso con Anief è possibile da subito recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Corte Costituzionale. Tutti i dipendenti interessati, possono utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione. È possibile anche pre-aderire direttamente al ricorso.

Parallelamente, anche Udir ha predisposto, per i dirigenti scolastici, il ricorso per lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale. L’obiettivo dichiarato dell’Udir, attraverso l’invio di una formale diffida all’amministrazione, è quello di ottenere 7.251,62 euro di arretrati comprensivi di un aumento mensile di 101, 57 euro a partire dal 2018. Per informazioni ulteriori o adesioni cliccare qui.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

DDL 2960 già approvato dal CDM e presentato al Senato il 29 ottobre 2017: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

 

Art. 58.

 

(Politiche invariate)

 

 

 

 

 

  1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  5. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
  7. al comma 1, le parole: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019» e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
  8. al comma 3, primo periodo, le parole: «il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019»;
  9. al comma 4, dopo le parole: «64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, 192 milioni di euro per l'esercizio 2018 e 96 milioni euro per l'anno 2019».
  10. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  11. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
  12. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

 

 

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