Del numero imprecisato ma corposo di istituzioni scolastiche inadeguate si è parlato durante la due giorni in corso di svolgimento a Palermo, presso l'Hotel San Paolo: ieri si è fatto il punto della situazione sulle troppe responsabilità a carico dei capi d’istituto, oggi – con Anief - è stato realizzato un focus sulla crescente violenza e sul bullismo nelle scuole, alla presenza di diversi professionisti del settore. Nel corso del convegno, è stato ricordato che il 31 dicembre scorso sono scaduti sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido. Il decreto suddivide in 3 livelli di priorità le disposizioni di cui tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole, che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto. Poi, con la Nota n. 5264, emessa dal Ministero dell’Interno lo scorso 18 aprile, sono state indicate le misure integrative del decreto madre.

 

Natale Saccone (ingegnere esperto di sicurezza): Il livello di priorità A riguarda l’osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio. Il livello di priorità B, invece, è relativo all’osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività. Il livello di priorità C, infine, coinvolge le restanti disposizioni del decreto ministeriale. Sulla base della valutazione del relativo rischio incendio e delle condizioni impiantistiche, ogni Dirigente Scolastico, assieme al proprio SPP e previa consultazione dell’RLS, dovrà individuare il livello di priorità tra A, B o C per ogni plesso annesso alla propria scuola ed inviare una diffida al proprietario dell’immobile affinché intervenga per il ripristino delle condizioni indicate proprio nel Decreto del 21 marzo scorso.

 

Per questi motivi, l’UDIR, solo per i propri iscritti, ha preparato una diffida da inviare all’ente locale proprietario dell’immobile, al fine di non vedersi applicate le procedure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate. Perché la sicurezza viene prima di tutto, alla pari della salvaguardia dei diritti dei capi d’istituto, che non possono rischiare il carcere per colpe non loro.

 

 

Una percentuale imprecisata, ma corposa, dei 40mila plessi scolastici non risulta a norma sulla normativa relativa alla prevenzione degli incendi: per adeguarle, è bene che i dirigenti scolastici si adoperino per sollecitare formalmente l’ente locale proprietario – il Comune o la Provincia -, in modo da adeguarsi al decreto del 21 marzo scorso, emesso dal Ministero dell’Interno: il documento introduce, infatti, precise indicazioni programmatiche prioritarie, specifiche per la messa a norma antincendio delle scuole e degli asili nido alla luce del fatto che un numero considerevole di tali strutture risultano ancora sprovvisti di CPI/Scia Antincendio.

 

L’appello, per l’autotutela dei presidi, arriva dal sindacato dei dirigenti scolastici Udir, durante la due giorni in corso di svolgimento a Palermo, presso l'Hotel San Paolo, dove ieri si è fatto il punto della situazione sulle troppe responsabilità a carico dei capi d’istituto, peraltro in cambio di stipendi praticamente dimezzati rispetto a colleghi che devono fronteggiare minori, mentre oggi – con Anief - è stato realizzato un focus sulla crescente violenza e sul bullismo nelle scuola, alla presenza di diversi professionisti del settore.

 

Nel corso del convegno, l’ingegnere Natale Saccone, esperto di sicurezza, ha ricordato che il 31 dicembre scorso sono scaduti sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio (prescrizioni indicate dal dm 26 agosto 1992), sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del dm 16 luglio 2014). Il decreto suddivide in 3 livelli di priorità le disposizioni di cui tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole, che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

 

“Entrando nello specifico della disciplina – ha ricordato Saccone -, il livello di priorità A riguarda l’osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio. Il livello di priorità B, invece, è relativo all’osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività. Il livello di priorità C, infine, coinvolge le restanti disposizioni del decreto ministeriale”.

 

Ancora più recentemente, con la Nota n. 5264, emessa dal Ministero dell’Interno lo scorso 18 aprile, sono state indicate le misure integrative in merito all’attuazione del suddetto Decreto 21 marzo 2018indicando che il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso in cui nell'attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio riscontri la presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA o senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, andranno applicate le procedure previste dal D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate.

 

“È bene – ha ricordato l’esperto in sicurezza – che in ogni struttura scolastica si valutino sino in fondo le condizioni di rischio incendio, la rilevanza dell’inosservanza, alla normativa di prevenzione incendi, ovvero l’inadempimento di prescrizioni e di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, imponendo prescrizioni congrue con la carenza riscontrata ai sensi del D. Lgs. 758/94 fornendo i tempi per la regolarizzazione”.

 

A questo proposito, le misure integrative che possono essere prescritte, sono diverse: aumento del numero degli addetti nominati per la prevenzione e lotta antincendio proporzionalmente al rischio rilevato; integrazione dell’informazione ai lavoratori (art. 36 D. Lgs. 81/08) sui rischi specifici alla luce del mancato adeguamento antincendio a scuola; tutti i lavoratori nominati addetti antincendio devono aver svolto un corso (rischio medio di 8 H) di tipo C di cui all’allegato IX del DM 10/03/98; svolgimento di almeno due prove antincendio l’anno a seconda dello scenario previsto nel DVR , in aggiunta alle classiche prove di cui al punto 12.0 del DM 26/08/1992, da riportare nel registro dei controlli; attuazione e pianificazione di una costante attività di sorveglianza volta ad accertare con cadenza giornaliera la praticabilità sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e con cadenza settimanale su estintori, illuminazioni d’emergenza, impianto sonoro d’allarme, da riportare nel registro dei controlli.

 

“Questo significa – ha concluso l’ingegner Saccone - che sulla base della valutazione del relativo rischio incendio e delle condizioni impiantistiche, ogni Dirigente Scolastico, assieme al proprio SPP e previa consultazione dell’RLS, dovrà individuare il livello di priorità tra A, B o C per ogni plesso annesso alla propria scuola ed inviare una diffida al proprietario dell’immobile affinché intervenga per il ripristino delle condizioni indicate proprio nel Decreto del 21 marzo scorso”.

 

Durante il convegno di Palermo si è parlato anche del decreto 17 gennaio 2018 NTC 2018 recante il Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, NTC 2018, in riguardo alla sicurezza strutturale degli edifici, riponendo la massima attenzione nelle nuove costruzioni, con regole in generale molto stringenti ma più flessibili negli edifici esistenti. Tra le novità delle NTC 2018, infatti, vi è l’esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8. Su questo versante, La legge di bilancio 2018 ha istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali: 90 milioni di euro per progettare nel triennio 2018-2020 la messa in sicurezza di edifici pubblici con priorità per le scuole. Il Fondo, in particolare, è destinato al cofinanziamento statale massimo pari all’80% per la redazione di una serie di progetti.

 

L’UDIR, solo per i propri iscritti, ha preparato una diffida da inviare all’ente locale proprietario dell’immobile, previa classificazione delle proprietà per tutte quelle attività scolastiche, compresi gli asili nido in esercizio senza SCIA o senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, al fine di non vedersi applicate le procedure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate. Perché la sicurezza viene prima di tutto, alla pari della salvaguardia dei diritti dei capi d’istituto, che non possono rischiare il carcere per colpe non loro.

 

 

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