Questo è quanto dichiara il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti a seguito di un incontro con i sindacati, ma l’attuale legge è vigente. Per Udir la norma proroga alle famiglie di un anno l’obbligo di certificazione per l’iscrizione degli studenti dalla primaria alle superiori, se ratificata dalla Camera dei Deputati, a settembre.

 

 

Come riporta Orizzonte Scuola, in seguito all’incontro Miur-sindacati dedicato alla questione dei vaccini, “è stato ribadito che, per l’a.s. 2018/19, sarà sufficiente, per le famiglie, presentare soltanto l’autocertificazione, senza dover presentare la documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, l’omissione o il differimento”. Bussetti spiega i motivi della pubblicazione della nota Miur-Ministero della Salute da cui si evince che basterà presentare un’autocertificazione, affermando come si voglia “semplificare e snellire compiti di scuole e famiglie, perché non è stata ancora creata Anagrafe Nazionale delle Vaccinazioni”. Ha specificato altresì che “le responsabilità, in merito ad eventuali false dichiarazioni, ricadranno soltanto sui genitori dichiaranti”.

Il presidente nazionale Udir Marcello Pacifico afferma che si prospetta certamente un pasticcio, poiché “Da una parte abbiamo la legge n. 119 del 31 luglio 2017 che prevede l’obbligo delle vaccinazioni nel percorso 0-6 e sanzioni per l’obbligo successivo a 16 anni nella scuola dell’obbligo, dall’altra il comma 3-octies all’art. 6 del Decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018 che rinvia all’anno scolastico 2018/19 l’applicazione della norma. Cosa devono fare i dirigenti scolastici, sceriffi o cassandre? Per il ministro dell’Istruzione devono prendere atto delle autocertificazioni in attesa della conversione in legge del Decreto Milleproroghe che, di fatto, sanerà la mancata vaccinazione nel corrente anno scolastico, nonostante possa essere promessa dalle famiglie che ovviamente non possono dichiarare il falso”.

Cosa succederà? Potrebbe accadere che una famiglia prenota la certificazione per l’autunno in attesa dell’approvazione della legge, salvo poi dichiarare che ai sensi di legge, se approvata, ha chiesto di rinviarne la vaccinazione. “Ci potremmo trovare davanti a un caos tutto italiano che speriamo porti a una maggiore riflessione da parte del Parlamento su una norma che fin dall’inizio è apparsa a molti irragionevole. Certamente non possono fungere i presidi da capo espiatorio di un intervento legislativo poco chiaro”, conclude il presidente.

Il comma 1 del decreto legge 73/2017, non più in vigore affermava che: “i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del minore di età compresa tra zero  e  sedici  anni,  a  richiedere  ai genitori esercenti la responsabilità  genitoriale  e  ai  tutori  la presentazione di idonea  documentazione  comprovante  l'effettuazione delle  vaccinazioni  indicate  all'articolo  1,  comma   1,   ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione  a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2  e  3,  o  la  presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria  locale territorialmente   competente,   che   eseguirà   le    vaccinazioni obbligatorie secondo la  schedula  vaccinale  prevista  in  relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza   per   l'iscrizione.   La   documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno”.

L’attuale comma 1 e 3 della legge 119/17 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, all'articolo 1: “il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica  in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di  garantire il conseguimento  degli  obiettivi  prioritari  del  Piano  nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019,  di  cui  all'intesa  sancita  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano in  data  19  gennaio  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed  internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e  per  tutti  i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie  e  gratuite,  in base alle specifiche indicazioni del Calendario  vaccinale  nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,  le  vaccinazioni  di  seguito indicate:    a) anti-poliomielitica b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse;  f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

3. Per i servizi educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie la Presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami”.

Il comma 3-octies dell’articolo 6 del decreto legge 91/18 come licenziato dal Senato, Milleproroghe.

 

 

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