Per Udir ora il Mef deve rideterminare il FUN dei dirigenti per il 2019 con le quote della RIA dei presidi cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 2012 al fine di ridistribuirli a quelli in servizio per effetto dello sblocco del salario accessorio dovuto alla firma del contratto. Messa a disposizione una nuova diffida prima del ricorso in tribunale per ottenere le somme spettanti. Per richiederla, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La legge 12 dell'11 febbraio 2019 di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, è in Gazzetta Ufficiale. Udir accoglie di buon grado la norma che determina la semplificazione per la nomina dei vincitori del concorso DS in atto. Il giovane sindacato, anche in audizione al Senato, aveva proposto degli emendamenti per quanto riguarda il salario accessorio dei dirigenti scolastici e adesso rilancia il ricorso contro il taglio della retribuzione di posizione e di risultato dal 2011 al 2015 (FUN)

 

Udir plaude alla decisione di reclutare i nuovi dirigenti, che stanno sostenendo il concorso DS in corso, dal 1° settembre, con cui si opera una semplificazione nel procedimento di immissione in ruolo: analizzando il decreto semplificazioni a cui Udir ha proposto modifiche, il sindacato si sofferma sul fatto che c’è un contenzioso aperto per i ricorrenti del concorso dirigenti scolastici 2011 e chiede che a loro venga riservato il trattamento degli altri ricorrenti 2011. Questo ricorso verrà discusso in Corte Costituzionale proprio per la discriminazione che pone in atto: alcuni ricorrenti sono stati ammessi con un corso di 80 ore, che appare una mera formalità, altri sono stati estromessi.

Dunque la semplificazione è sì un passo importante, ma è anche un primo step, poiché sarebbe fondamentale pure dar ascolto alle ragioni dei ricorrenti 2011 che non hanno ottenuto quello che invece hanno avuto gli altri colleghi ricorrenti. La scuola ha necessità di avere più presidi, poiché quelli attuali sono oberati da lavoro e responsabilità, oltre che dal problema delle reggenze. Inoltre il sindacato ha richiesto formalmente, tramite emendamenti, l’eliminazione del corso di formazione-tirocinio per tutti i futuri concorsi, non solo per quello in corso ottenuta.

L’art. 11 della Legge Semplificazione sblocca i fondi del salario accessorio. La legge stabilisce che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè la spesa complessiva, non sarà operante in due casi. In primo luogo per gli «incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico». In secondo luogo, per le «risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23»: si tratta delle stabilizzazioni.

La norma è un'interpretazione autentica della riforma Madia, perché la legge non poteva ovviamente disporre l'interpretazione autentica dei contratti collettivi. Le conseguenze sono sostanzialmente l'inapplicabilità dell'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017: infatti tale norma era stata pensata per porre un tetto al salario accessorio derivante dai contratti collettivi successivi. Affermare che non vale per gli incrementi previsti appunto dai contratti collettivi susseguenti alla sua entrata in vigore significa, in sostanza, privarla di valore. Reklama internete: SEO optimizacija https://seopaslaugos.com/seo-optimizacija/

La ricaduta è che le norme dei Ccnl che avevano richiamato l'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017 per far soggiacere l'ammontare del salario accessorio al tetto del 2016 perdono qualsiasi effetto. L'interpretazione autentica consente, dunque, di non considerare nel tetto del 2016 tutti gli incrementi determinati dal Ccnl, dunque, qualsiasi incremento riconnesso agli aumenti dello stipendio tabellare (ad esempio, indennità di turno, salario festivo e notturno, straordinari).

Con due appositi emendamenti, il giovane sindacato ha chiesto la rideterminazione del Fun dal 1° gennaio 2016. La proposta è volta a escludere il limite del fondo per il salario accessorio anche attraverso la corresponsione della Ria dei dirigenti scolastici andati in quiescenza a partire dal 31 agosto 2012. Tale discriminazione è stata oggetto della campagna di pre-adesione al ricorso contro il taglio della retribuzione di posizione e di risultato dal 2011 al 2015 (FUN) per ottenere la corresponsione della retribuzione di posizione-quota variabile e la retribuzione di risultato maggiorate della quota spettante al DS delle risorse indebitamente sottratte al Fun dell’anno scolastico 2011/2012 fino all’a.s. 2015/2016, nonché a riconoscere in via permanente quanto indebitamente sottratto all’anno scolastico 2015/16. A questo punto, il sindacato mette a disposizione un nuovo modello di diffida aggiornato con la nuova normativa per recuperare le quote spettanti almeno a partire dal 1° gennaio 2016, entrata in vigore dell'ultimo contratto. Per richiederla, basta scriverla a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, afferma che la conversione in legge del decreto semplificazioni “gioverà ad alcuni aspetti afferenti al mondo della dirigenza scolastica, ma che certamente ancora molto deve essere fatto, nell’ottica di un miglioramento costante. Il nostro fine rimane un sistema scolastico che possa procedere senza intoppi, senza dirigenti scolastici eccessivamente caricati di responsabilità e incarichi anche aggiuntivi, come accade per le reggenze, fenomeno che doveva essere solo straordinario e che, in molti casi, sta diventando la norma. Quindi sapere che nuovi presidi saranno già operativi dal 1° settembre è un’ottima notizia, ma vorremmo, e lo abbiamo chiesto attraverso specifici emendamenti, delle procedure celeri da protocollo. Inoltre è necessario pensare a nuove assunzioni, poiché i numeri non sono ancora sufficienti; dunque, perché non risolvere l’annosa questione dei ricorrenti 2011 al più presto?”

“Inoltre – continua il presidente Pacifico – abbiamo chiesto comunque la rideterminazione del Fun dal 1° settembre 2019, così da escludere il limite del fondo per il salario accessorio anche attraverso la corresponsione della Ria dei dirigenti scolastici andati in quiescenza dal ‘31 agosto 2012’ e dal ‘31 agosto 2015’. Invitiamo i nostri soci a ricorrere contro il taglio della retribuzione di posizione e di risultato dal 2011 al 2015 (FUN) presso il giudice del lavoro, così da recuperare, almeno presso i tribunali, quanto dovuto”.

Il giovane sindacato invita i dirigenti scolastici di Abruzzo, Lombardia, Piemonte e gli aspiranti presidi a partecipare alle giornata di studio: Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali

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Udir promuove anche il corso di preparazione alla prova orale del concorso DS organizzato da Eurosofia. Inoltre, a partire da agosto, sarà attivo il percorso gratuito training “Io dirigente, i miei primi 30 giorni”.

EMENDAMENTI UDIR AC 1550 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (approvato dal Senato A. 989)

 

SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

VIII

All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera

c) c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

IX

All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera

c) c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo 10 UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Mobile: 3317713481 Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

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