Ancora dubbi sulla tabella di valutazione titoli. Udir ricorda che entro domani bisogna rettificare il punteggio e che ha messo a disposizione degli interessati la specifica istanza; per riceverla, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Il MIUR con nota del 17 luglio 2019, accogliendo il suggerimento di UDIR, avanzato con la segnalazione inoltrata il giorno prima, ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione del titolo di servizio di cui alla lettera B.2) della Tabella allegata al decreto 3 agosto 2017 n. 138,  che recita “Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 sono assegnati punti 1,75 per anno per un massimo di 6 anni”, escludendo la possibilità di farvi rientrare anche le attività svolte nella qualità di coordinatore di classe.

Tuttavia, i punti critici non sono stati tutti risolti. In particolare, sembrerebbe che a essere oggetto di discussione tra i candidati adesso siano i punti A.1) che prevede l’attribuzione di punti 2 “Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l’istanza di partecipazione quale titolo di ammissione” e A.7) e A.8) relativamente alla valutazione di master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati.

Soffermandoci sul punto A.1) il nodo da sciogliere è da ricondurre alla possibilità o meno di ottenere la valutazione della laurea di I livello, cosiddetta laurea triennale. Pur riconoscendo l’alto valore formativo dell’acquisizione di una laurea, sia pure di I livello, ulteriore rispetto a quella che ha costituito titolo di accesso alla procedura selettiva, la voce A.1) della tabella, nella sua formulazione letterale, a parere del sindacato, esclude dal suo ambito applicativo la laurea di primo livello per via della specificazione della tipologia laurea valutabile indicata nell’inciso “magistrale specialistica e del vecchio ordinamento”. Sarebbe stata opportuna la previsione di un’apposita voce nella stessa Tabella che contemplasse la laurea triennale oppure, in alternativa, una formulazione onnicomprensiva delle varie lauree (seconde o terze), di cui un candidato fosse in possesso, senza alcuna limitazione al fine di giungere a una valutazione effettiva e giusta dei titoli realmente posseduti dai candidati.

Per quanto invece concerne la seconda questione, quella relativa ai master e ai titoli equiparati, di cui ai punti A.7) e A.8), i dubbi interpretativi sono più complessi considerato che la Tabella non specifica esattamente cosa si intendono per titoli equiparati. Per trovare una chiave di lettura utile allo scopo bisogna partire dall’analisi delle prescrizioni di carattere generale contenute nella legge 341/1990 recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, di quelle indicate nel DM 22 ottobre 2004, n. 270 contenente le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e, infine, della sentenza del Consiglio di Stato n. 2516-2009 in merito alla equiparazione dei diplomi di perfezionamento, corrispondenti a 1500 ore  e 60 CFU, ai master. Il Consiglio di Stato opta per un approccio di tipo sostanziale rispetto a quello di tipo formale-nominalistico; di conseguenza se il corso di perfezionamento presenta le caratteristiche tipiche di un master, ossia durata annuale, 1500 ore per un totale di 60 crediti, un esame finale, esso va considerato equipollente al master. Difatti, si legge nella sentenza che “nella misura in cui un corso di perfezionamento presenti tali caratteristiche esso è, al di là del nomen iuris, sostanzialmente assimilabile ad un master, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la normativa non assegna rilievo”.

Applicando il medesimo ragionamento giuridico alle voci della Tabella in commento, si ritiene che una lettura sostenibile e coerente con il nostro ordinamento sia quella che non tutti i corsi di perfezionamento possono essere considerati titoli equiparati, ma solo quelli con le caratteristiche di cui sopra.

Considerato che l’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, UDIR consiglia a tutti i candidati, laddove le dichiarazioni rese in sede di presentazione dei titoli fossero state imprecise e/o generiche, di provvedere a regolarizzare eventuali dichiarazioni parziali o incomplete entro domani, inviando apposita domanda all’indirizzo PEC:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Per ricevere il modello di regolarizzazione scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Inoltre, considerata l’importanza del calcolo dell’esatto punteggio da attribuire ai candidati sulla base della valutazione dei titoli, al fine di prevenire ogni possibile contenzioso, si ritiene necessario procedere a un controllo a tappetto dei titoli dichiarati e valutati prioritariamente di coloro che devono essere assunti il 1° settembre prossimo.

Tuttavia, laddove dovessero persistere dubbi sulla corretta valutazione dei titoli, dopo la pubblicazione della graduatoria, UDIR mette a disposizione dei candidati, che ritengano di avere subito una lesione di un interesse o un diritto, le proprie professionalità per fornire tutela in tutte le sedi, extragiudiziarie e giudiziarie.


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