Sono stati presentati degli emendamenti al disegno di legge 1586 Senato; Udir ha presentato dei suoi emendamenti Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Secondo il giovane sindacato, i temi su cui bisogna ottenere massimi risultati sono: sicurezza scolastica, autonomia scolastica, salario accessorio e mobilità straordinaria dei dd.ss. Marcello Pacifico (Udir): Risulta necessario contenere i problemi presenti nel sistema scolastico

Il giovane sindacato ha presentato formalmente emendamenti all’articolo 28. Intanto sono state presentate delle proposte emendative al Senato (per quanto riguarda i candidati idonei all’ultimo concorso, le competenze attribuite ai dd.ss., l’istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento) che elenchiamo di seguito.

Per quanto riguarda l’art. 28.0.13, dopo l'articolo, aggiungere il seguente “Art. 28-bis: i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo”.

Per quanto concerne il 28.24a, dopo il comma 13 inserire il seguente: “13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della armonizzazione della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Per l’articolo 28.24, dopo il comma 13 inserire il seguente: “13-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 13, in considerazione delle competente attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di armonizzare la retribuzione dì posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 200 milioni di euro per Tanno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: “è incrementato di 214 milioni di euro per l'armo 2020,” con le seguenti: “14 milioni di euro”.

Per quanto riguarda il 28.25, dopo il comma 13 aggiungere il seguente: “13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di avviare un percorso di armonizzazione della loro retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al ''Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato'' per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Per quanto riguarda il 28.0.20, dopo l'articolo, aggiungere il seguente: “Art. 28-bis.  1. «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4º serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

Per l’articolo 28.0.31, dopo l'articolo, inserire il seguente: art. 2 8-bis. (Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento) 1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, il ''Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento'', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

  1. a)deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle ''pluriclassi'';
  2. b)l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;
  3. c)la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

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