Vige l’obbligo per le scuole di presentazione della Scia (segnalazione certificata d’inizio attività), la cui ricevuta di avvenuta presentazione al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività scolastica ai soli fini antincendio. Il giovane sindacato analizza la problematica e riporta la normativa nel dettaglio, affinché tutti i dirigenti scolastici seguano l’iter giusto. Inoltre, per i soli associati, è stato predisposto un atto giuridico-tecnico a salvaguardia di tutti coloro che si trovano di fronte agli obblighi di firma. Per ulteriori informazioni scrivere un’email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole sono state ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85). Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido. Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997.

I riferimenti al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982) devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento. Nel dettaglio l’attività 67 comprende scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e asili nido con oltre 30 persone presenti. Si distinguono inoltre le categorie “A” fino a 150 persone presenti, “B” oltre 150 e fino a 300 persone e asili nido e infine la “C” con oltre 300 persone presenti.

Presentazione Scia

Alla luce della norma sopra esposta vige l’obbligo per le scuole, in quanto attività soggette al controllo del Comando Provinciale dei VVF di Pertinenza, di presentazione della SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività), la cui ricevuta di avvenuta presentazione al Comando provinciale costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività scolastica ai soli fini antincendio. L’invio della SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, a cura del titolare dell’attività, che si configura nel proprietario dell’immobile, o l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 151/2011 entro i termini di scadenza del vecchio CPI (certificato di prevenzione incendi), possono essere entrambi inviati tramite posta elettronica certificata istituzionale dove si genera una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata “vigilfuoco”; tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005).

Resta inteso che qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.) le relative istanze devono ritenersi invalide; ciò viene comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/201. Quindi non avendo, lo stato, prorogato gli obblighi di prevenzione incendi, tutte le scuole italiane che hanno il CPI scaduto o un esame progetto con prescrizioni non attuate risultano ad oggi fuori legge e pertanto non possono continuare ad esercitare l’attività scolastica dovendo restare chiuse. Solo chi ha presentato la SCIA risulta in regola con gli obblighi di cui al DPR 151/11.

La diffida Udir

In merito alla titolarità della sottoscrizione della SCIA è da tempo che alcuni Enti Locali Italiani chiedono ai dirigenti scolastici la sottoscrizione della SCIA quali titolari dell’attività didattica. Udir ha messo in campo per i propri associati una diffida tecnico-giuridica in risposta agli uffici che chiedono la sottoscrizione formale della SCIA ai dirigenti scolastici ed in particole si riporta nota prot. 2870 del 7.03.2011, il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di proprietà degli Enti Locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica. Dalle due note dell’Avvocature Generale emerge nettamente una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio tra gli enti locali proprietari degli immobili scolastici ed i dd.ss. stessi.

Infatti gli obblighi di cui al D.P.R. n.151/2011 sono pertinenziali al rappresentante protempore dell’ente locale proprietario dell’edificio scolastico (Comuni e Città Metropolitane, gravati dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola, ai sensi dell’art.3, comma 1, L.23/96). Di converso, il dirigente scolastico (titolare dell’attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima) che è titolare degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Sui dd.ss. graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al sindaco/sindaco metropolitano la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n.151/2011, se già non adempiuti. A maggior certezza e diligenza, nei casi in cui gli immobili scolastici siano di proprietà degli enti locali e da questi concessi in uso alle Amministrazioni statali scolastiche, il direttore centrale del ministero dell’Interno, con nota DCPREV prot. 9060 del 25.06.2013, Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel richiamare integralmente le due note dell’Avvocatura Generale dello Stato summenzionate conferma la precisa distinzione di competenze tra enti locali e dirigenti scolastici, ai fini degli adempimenti della SCIA sulla sicurezza antincendio.

Gli obblighi dei dirigenti scolastici

Infatti gli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 151/2011 attinenti la presentazione della SCIA presso i comandi provinciali dei VVF sono a totale carico dei proprietario degli immobili individuati titolari dell’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi; diametralmente i dirigenti scolastici sono detentori di obblighi: di valutazione del rischio incendio (DVRI), dell’attuazione delle specifiche misure compensative (nota 5264) atte a diluire i rischi incendio rilevati e alla contestuale comunicazione formale all’ente locale proprietario ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 3 ter del D Lgs 81/08 e Ss.

In conclusione si evidenzia ai dd.ss. oneri di sicurezza legati agli aspetti organizzativi e gestionali e al contempo si chiede massimo impegno, affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di cui al D.M. 26.8.1992, previa classificazione di cui al Decreto del 21/03/2018 per le indicazioni programmatiche prioritarie da attuare.

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