Entro giugno, il MEF dovrà spiegare con un’analitica istruttoria quante sono le somme sottratte dal 2011 ai dirigenti scolastici in servizio rispetto alla retribuzione individuale di anzianità non più versata nel fondo per quelli andati in quiescenza. A ottobre, la decisione che potrebbe restituire ai presidi ricorrenti 5 mila euro circa per ogni anno decurtati. Possibile ancora intervenire ad adiuvandum ricorso Tar Lazio, adesioni al seguente link. Udienza pubblica calendarizzata per il 25 ottobre

Il Tar Lazio con l’ordinanza dell’11 gennaio 2022 ha accolto le istanze dell’Udir ordinando alla Ragioneria dello Stato di motivare per quali ragioni non ha considerato nella determinazione del Fondo Unico Nazionale (d’ora in poi “FUN”) la Retribuzione Individuale di Anzianità del personale dirigenziale collocato a riposo e gli importi una tantum previsti dalla L. 107/2015 e dal “decreto concertato MIUR/MEF 29/12/2017”.

Nel 2019 l’Udir, unitamente a 150 dirigenti scolastici, ha infatti impugnato davanti al TAR Lazio il decreto n. 1486 del 23.9.2019, con cui il Ministero dell’Istruzione ha determinato il Fondo Unico Nazionale senza tenere conto della Retribuzione Individuale di Anzianità del personale dirigenziale, collocato a riposo a partire dall'a.s. 2010/2011, e le risorse una tantum introdotte dalla L. 107/2015 e dal decreto concertato del 29/12/2017.

Invero secondo gli avvocati Walter Miceli e Nicola Zampieri, che hanno difeso l’Udir davanti ai Giudici amministrativi, i risparmi della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale dirigente cessato devono essere utilizzati ai fini della alimentazione del FUN in quanto l’art. 39 del CCNL dell’1/03/2002 nel mantenere la RIA ai soli dirigenti in servizio all’1.1.2001, ha sancito che al collocamento a riposo di questi ultimi una somma pari al totale delle RIA percepite dai dirigenti che annualmente vanno in pensione confluisca nel FUN, in modo che, alla fine del processo, un importo equivalente alla somma di tutte le Ria spettanti ai dirigenti in servizio nel 2001 passi, tramite il FUN., ai nuovi dirigenti che nel frattempo li hanno sostituiti.

Al contempo il Ministero non può non ricomprendere nel FUN gli importi una tantum recati dalla L. 107/2015 e dal successivo decreto concertato MIUR/MEF 29 dicembre 2017 poiché l ’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 ha abrogato il comma 236 dell’art. 1 della l. n. 208/2015 ed espressamente sancito che il tetto da non superare è costituito dal “corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, senza fare quindi alcuna distinzione sulla natura o l’origine delle risorse che vanno a determinare l’ammontare del FUN.

Giova ricordare al riguardo che il Ministero dell’Istruzione aveva inizialmente condiviso la posizione dell’Udir, salvo poi ridurre illegittimamente l’ammontare del fondo nazionale in quanto la Ragioneria Generale dello Stato si era pervicacemente rifiutata di vistare il DDG dell’11 gennaio 2018, n. 19, e i successivi DDG del 6 marzo 2018, n. 232, DDG 29 maggio 2019, n. 850, DDG del 29 maggio 2019, n. 1124, e il DDG del 22 agosto 2019, n. 1404.

Il Tar Lazio in un primo momento, con la sentenza n. 10875/2020, si era peraltro sottratta all’obbligo di rideterminare il fondo richiamandosi al fatto che il decreto n. 1486/2019 si sarebbe limitato a recepire gli accordi collettivi stipulati dalla parte pubblica con le altre Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L’Udir ha quindi impugnato tale sentenza davanti al Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 2008 del 2021, ha accolto l’appello dell’Udir, evidenziando come “il decreto impugnato deve essere qualificato alla stregua di un atto amministrativo, trattandosi di un provvedimento avente efficacia generale, con cui l’Amministrazione ha unilateralmente ed autoritativamente determinato il Fondo Unico Nazionale per le retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti”.

Udir e i dirigenti iscritti all’Udir hanno pertanto riassunto il processo innanzi al TAR del Lazio, chiedendo la rideterminazione del FUN e la conseguente quantificazione dei fondi regionali ai fini della successiva rideterminazione della retribuzione di posizione e di risultato dei ricorrenti.

Il Tar Lazio, all’udienza di merito dell’11.1.2022, in chiara adesione delle tesi dei ricorrenti, preso atto della propria giurisdizione, ha pertanto ordinato alla Ragioneria dello Stato di specificare le ragioni per le quali non ha vistato i decreti del Ministero dell’Istruzione che avevano preso a riferimento ai fini della determinazione dell’ammontare del FUN l’importo delle risorse destinate dai CCNL al finanziamento del FUN (comprensivo quindi anche della RIA dei dirigenti cessati), insieme alle risorse una tantum recate dalla l. n. 107/2015 e dal “decreto concertato MIUR/MEF 29/12/2017”.

Il TAR Lazio ha pertanto concesso termine alla Ragioneria dello Stato fino al 30 giugno per fornire i motivati chiarimenti richiesti, con conseguente possibilità degli ulteriori dirigenti scolastici danneggiati dall’illegittima decurtazione del FUN di intervenire nel giudizio pendente davanti al TAR, al fine di ottenere la maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato liquidata a partire dall’a.s. 2017/2018.