Sta diventando importante la lista delle richieste Anief per cambiare il decreto Milleproroghe e migliorare la scuola pubblica italiana: dopodomani, lunedì 16 gennaio, alle ore 19.00 una delegazione di Anief, Udir e Cisal sarà ricevuta in audizione a Palazzo Madama, in prima e quinta Commissione, per discutere le modifiche al decreto legge n.198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe: i rappresentanti sindacali ricorderanno che vi sono dei precisi impegni approvati dallo stesso Senato, attraverso Ordini del giorno di poche settimane fa, che salverebbe la scuola dal declino cui è destinata qualora non si attuassero interventi immediati: gli emendamenti proposti dai sindacati vanno dalla proroga della mobilità straordinaria in deroga, ai vincoli imposti in modo illegittimo che minano la tutela del diritto alla famiglia e al lavoro, dalle assunzioni non più limitate a pochi candidati allo stop ad un nuovo dimensionamento scolastico, fino al ripristino dei Fun e della mobilità “aperta” per i dirigenti scolastici.

Le organizzazioni sindacali, in particolare Anief, chiederanno la conferma della validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate, indispensabili per combattere supplentite e posti vacanti. Si rivendica poi l’organico aggiuntivo, senza il quale i progetti del Pnrr sarebbero a rischio. Vanno anche confermati i contratti al personale docente e dirigente assunto con riserva, prorogate le graduatorie del concorso per infanzia primaria, del corso-concorso per diventare preside e la validità delle graduatorie di merito. Anche lo slittamento dei termini di acquisizione dei 24 CFU utili all’abilitazione per insegnare, dei termini AFAM, l’allargamento delle assunzioni da GPS su posti comuni, la stabilizzazione del personale Ata facente funzione Dsga, con procedura concorsuale ad hoc.

Per quanto riguarda il sindacato Udir, gli emendamenti riguardano il dimensionamento scolastico, che non può portare alla sparizione di centinaia di sedi di presidenza e di Dsga, il ripristino degli importi relativi al Fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici e il via libera alla loro mobilità senza più vincoli gratuiti: tutte disposizioni che favorirebbe un migliore servizio e un’offerta formativa finalmente più di qualità.

“I nostri emendamenti – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief-Udir e segretario confederale Cisal – risultano obiettivamente vitali per non sprecare le risorse del Pnrr come pure per vincere il precariato, la mancata continuità didattica e il diritto allo studio negato, il reclutamento dei precari storici bloccato, come pure le immissioni in ruolo da Gps e la mobilità. In vista delle audizioni al Senato di lunedì prossimo, stiamo raccogliendo centinaia di richieste di emendamenti da parte di chi vuole una scuola migliore: li ringraziamo uno ad uno e speriamo di dare seguito alle loro richieste.  Questa si chiama democrazia partecipativa, non certo propaganda: ancora una volta, proviamo, con le forze a nostra disposizione, a far sentire la voce di chi lavora nella scuola”.

LE MODIFICHE ANIEF CHIESTE SULL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

1.Proroga mobilità straordinaria in deroga ai vincoli

2 Proroga validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate

3.Proroga assegnazione organico PNRR

4 Proroga organico aggiuntivo

5.Proroga contratti personale docente e DS assunto con riserva

6.Proroga concorso infanzia primaria

7.Proroga corso concorso DS

8.Proroga validità graduatorie di merito

9.Proroga termini acquisizione 24 CFU

10.Proroga termini AFAM

11.Proroga assunzioni da GPS su posti comuni

  1. Proroga ammissione ATA facenti funzione a concorso DSGA

LE PROPOSTE ANIEF NEL DETTAGLIO

1.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato la disposizione proroga i termini per consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

2.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

È prorogata la validità delle graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute.

3.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

  1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all’attuazione, a regime, del PNRR e dell’obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, per l’a. s. 2022/2023, è prorogata l’assegnazione alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2:
  2. a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all’orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.
  3. b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all’attuazione amministrativa del PNRR.
  4. Le risorse di cui al comma 1, per complessivi 400 milioni di euro, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito non spese di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
  5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/16/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche anche per il corrente anno scolastico al fine di programmare e attuare la riforma del PNRR in merito al capito di missione 4, Componente 1-5 e utilizza sia risorse già allocate nel bilancio del ministero dell’Istruzione e del Merito sia risorse relative al finanziamento 1.3. della M4-1.

4.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate per l’a.s. 2022/23 le disposizioni di cui alla lettera b) art. 231-bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a valere sulle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito non spese di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

Motivazione:

per il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche occorre prorogare l’attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

5.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

  1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto.
  2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e vuole coerentemente estendere tale previsione anche al personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica.

6.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate, ai fini delle immissioni in ruolo del personale scolastico dell’a.s. 2023/24, le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 agosto 2018.

Motivazione:

In ragione della necessità di garantire la continuità didattica nonché dell’esigenza di stabilizzazione del personale scolastico è da prevedere un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

7.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

  1. Sono prorogati i termini di cui al comma 87 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
  2. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  3. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/68/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con la prima procedura riservata del corso concorso previsto dalla Buona scuola, alla luce anche delle recenti inchieste giudiziarie pendenti sugli illeciti denunciati.

8.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Nelle more della pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le graduatorie di merito dell'ultimo concorso ordinario del personale docente sono prorogate e trasformate ad esaurimento.

Motivazione:

La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato e armonizzare l’attuale gestione delle graduatorie concorsuali vigenti e la validità delle stesse (concorsi ordinari, straordinari e riservati).

9.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Alla lettera l) comma 1 dell’articolo 44 Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 le parole “31 ottobre 2022” sono sostituite con “15 luglio 2023”.

Motivazione:

la modifica intende consentire a tutti gli aspiranti la partecipazione alla fase transitoria prevista di reclutamento prevista entro il 2024.

10.

All’articolo 6 si aggiunge il comma:

Al comma 107 bis dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”.

Motivazione:

La previsione consente di ultimare negli oltre 400 corsi ancora attivi il percorso V.O. AFAM rallentato anche a causa della pandemia da covid 19, e garantisce che i diplomandi acquisiscano un titolo in effetti che altrimenti non sarebbe spendibile a causa della mancata equipollenza. Non si prevedono costi per l’Amministrazione.

11.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2023/24 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per i docenti che entro l'anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito almeno tre annualità di servizio su posto comune, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione valutabili come tali, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Motivazione:

La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

12.

All’articolo 5 si aggiunge il comma:

Sono prorogati i termini di cui al comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’ammissione alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi previste dal comma 5 dell’articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli assistenti amministrativi che, al 30 giugno 2023, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

Motivazione:

la norma intende prorogare i termini per la partecipazione dei facenti funzione che hanno prestato servizio durante la pandemia dopo l’ultima procedura concorsuale.

LE PROPOSTE EMENDATIVE UDIR

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198.

Dopo l’articolo 5 inserire i seguenti:

Articolo 5 bis

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

  1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

“5-quater. Ai sensi dell’articolo 47 comma 8 della legge 29 giugno 2022, n.79 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), nel prossimo anno scolastico 2023/24, le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo dell’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono assegnate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e ai dirigenti scolastici, sia per le operazioni di mobilità regionali e interregionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia per l’immissione in ruolo dei vincitori di concorso utilmente collocati nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, secondo l’ordine

del punteggio conseguito. Eventuali situazioni di esubero regionale saranno garantite da compensazioni interregionali e dalle cessazioni in servizio.”

MOTIVAZIONE: la norma intende mettere a regime quanto disposto dall’ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l’emergenza Covid-19, con più di 500 alunni e più di 300 a salvaguardia delle Istituzioni scolastiche delle comunità montane o delle piccole isole.

  1. All’Articolo 339 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 le parole “e'” incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 60 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022” inoltre alla fine dell’articolo è aggiunta la seguente frase “Il FUN è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015 e per il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ”

MOTIVAZIONE [Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

  1. All’articolo 19 ter della Legge n. 25 del 25 marzo 2022 sostituire la frase “è reso disponibile il 60% dei posti vacanti” con “è reso disponibile il 100% dei posti vacanti”, inoltre è eliminato il periodo “Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l’obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l’ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.