Anche se mancano i dati ufficiali, pare che il portfolio del dirigente scolastico sia in piena crisi. Sembra che già nel 1° anno di applicazione (2016-17) lo abbia compilato circa il 65% dei DS in servizio; l’anno dopo la percentuale di compilazione non ha superato il 50%. Non si sa quanti quest’anno abbiano provveduto a compilarlo entro il 31 agosto 2019, ma sembra che la percentuale non sia andata oltre il 20%. Udir si è occupato della faccenda e ha pure presentato un emendamento alla Camera per ottenere la semplificazione delle modalità di valutazione dei dd.ss., così da ottenere le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca

Come riporta la rivista specializzata Tutto Scuola, anche se in assenza di dati ufficiali, è possibile affermare che “sembra proprio che il portfolio del dirigente scolastico, lo strumento di autovalutazione voluto per consentire all’Amministrazione scolastica di assegnare la retribuzione di risultato ai capi d’istituto, sia in piena crisi”. Si sa che “la sua compilazione è stata osteggiata fin dalla sua prima costituzione tre anni fa, soprattutto da parte dei maggiori sindacati dell’area dirigenziale che, se pur in forma non esasperata, della sua non compilazione da parte dei DS hanno fatto uno strumento di pressione e di protesta rivendicativa”.

Il ministero dell’Istruzione lo ha concepito come “uno strumento di orientamento, analisi e riflessione sui compiti e sulle competenze richieste al Dirigente scolastico per l’esercizio della ‘specificità delle proprie funzioni’, nonché uno strumento di supporto per lo sviluppo professionale e per la raccolta di documenti significativi, con particolare attenzione all’autovalutazione e alla valutazione”. La verità è che forse il portfolio è stato vissuto da molti dirigenti come “un adempimento burocratico non in grado di intercettare le reali situazioni professionali dei DS”. Si può dire inoltre che il “portfolio non è stato utilizzato dagli USR per contribuire (con i nuclei di valutazione) a misurare il livello professionale dei DS per la retribuzione di risultato, rimandata di anno in anno”.

Dunque, “non ci sono dati ufficiali, ma sembra che già nel 1° anno di applicazione (2016-17) lo abbia compilato circa il 65% dei DS in servizio; l’anno dopo la percentuale di compilazione non ha superato il 50%. Non si sa quanti quest’anno abbiano provveduto a compilarlo entro il 31 agosto 2019, ma sembra che la percentuale non sia andata oltre il 20%”. In sintesi, la rivista conclude affermando che probabilmente si tratta di “un flop annunciato che chiede di ripensare modalità più semplici per l’attribuzione della retribuzione di risultato di questa area della dirigenza pubblica”.

Il sindacato Udir si è più volte occupato della faccenda, pensando pure a un emendamento  specifico tra le proposte presentate alle commissioni VII e XI Camera all’AC 2222. Il fine è la semplificazione delle modalità di valutazione dei dd.ss.; la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca. Dall’applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all’articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell’8 luglio 2019.

Il sindacato aveva chiesto di aggiungere, al comma 1, il comma:

“A partire dall’a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 8 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell’Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Cessa, pertanto, di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro”.

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