I sindacati Anief e Udir hanno predisposto una scheda di approfondimento circa l’emergenza Covid-19, così da saperne di più sulla chiusura delle scuole, sugli assenti per paura di contagio, sul lavoro agile, sui viaggi d’istruzione e su altri elementi utili al personale scolastico e non solo. Infatti, la chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, disposta in alcuni territori del Paese, suggerisce di compendiare i tratti essenziali degli istituti che generano legittimamente l'interruzione straordinaria dell'attività delle istituzioni scolastiche

 

I poteri di sospensione straordinaria delle attività o di chiusura delle scuole, non previste nel calendario scolastico, di regola sono attribuiti unicamente ai prefetti, in quanto rappresentanti territoriali del Governo e ai sindaci, che possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica. Ovviamente, nella specie, è intervenuto il dante causa del Potere e cioè il Governo, che ha voluto valorizzare il provvedimento, coinvolgendo nella firma i Presidenti di Regione, in quanto massimi rappresentanti delle autonomie locali

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Di regola è dovuta a eventi straordinari ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene durante le vacanze, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne quelle didattiche. Solo il personale Ata deve recarsi a scuola. I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il ds lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti. Se il personale Ata è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA

Come nel caso della recente emergenza Covid-19, può essere disposta per eventi gravi o particolari (nevicate, alluvioni, emergenze sanitarie, disinfestazioni, elezioni politiche ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali. In questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica. Le assenze così determinate, comprese quelle del personale Ata, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da sindaci o prefetti. Le giornate di chiusura sono utili a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Di seguito rimandiamo alla suddetta scheda per i dettagli e la normativa di riferimento.