Il giovane sindacato chiede che la figura del DS venga tutelata adeguatamente in tema di sicurezza, invitando più volte a azioni mirate: dopo la presentazione di sette emendamenti all’Atto della Camera 1334 presso la V Commissione Bilancio, si analizza il ruolo del dirigente scolastico anche alla luce del decreto del Miurn. 129 del 28 agosto, con cui viene emanato il nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, attraverso cui il dirigente può sopperire all’ente locale individuando gli interventi indifferibili e attuandoli con anticipo di spesa.

 

 

 

 

L’impegno di Udir continua pure attraverso una serie di seminari, in giro per le regioni italiane, che hanno il fine di fornire uno strumento di lavoro appropriato e congruo. Prossimi incontriVerona(scheda di adesione) e Rende (scheda di adesione). Per partecipare inviare la scheda all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Segue un’analisi minuziosa dell’ingegnere Natale Saccone, tra i formatori delle giornate di studio Udir.

 

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre, il decreto del Miur, n. 129 del 28 agosto, con cui viene emanato il nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Tali disposizioni verranno applicate a partire dal prossimo 1° gennaio 2019; il testo ha ottenuto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la consultazione delle scuole, ma non ci convince.

 

L’Art. 39, Manutenzione degli edifici scolastici, afferma come “con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23”. Si afferma dunque che “istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche”. Per quanto riguarda i fondi, le istituzioni scolastiche anticipano quelli “necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso”. Dunque, le istituzioni scolastiche “procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni”. E possono “effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze”.

 

Per quanto riguarda le note all'art. 39, si riporta l'art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15. «Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate

 

Dunque, si preannuncia una novella stagione calda, di nuovi e pesanti adempimenti per chi è posto a dirigere le scuole italiane. Innanzi tutto è aberrante che venga oggi in Italia pubblicato un decreto che massimizza le responsabilità in capo ai dirigenti scolastici e vessa ancor di più la figura datoriale, così come individuata e definita dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs.81/08, che è assolutamente priva di potere di spesa, né di decisione, né tantomeno di alcuna natura gestionale.

 

L’articolo 39 del decreto ministeriale 28 agosto 2018, che deriva direttamente dall’articolo 1, comma 143 della legge 107/2015 “Buona Scuola”, ha avuto una lontana gestazione a partire da circa un anno e mezzo addietro, ove Udir aveva già superato tali posizioni forvianti, presentando in audizione formale in commissioni riunite Sicurezza Lavoro e Cultura, la propria proposta d legge a cura del nostro massimo esperto Prof. Ing. Natale Saccone, per l’inserimento del Titolo IV nel TUSL. Tale decreto recepisce le disposizioni contenute nel comma 143 al fine del nuovo funzionamento della scuola, così come previsto dalla 107/2015, in quanto previsto nella buona scuola.

 

Cosa ancora più grave è che il Ministero ha operato costituendo anche un gruppo di lavoro con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi per rilevare le criticità del precedente testo e progettarne i miglioramenti. Ci chiediamo: con quali competenze sulla sicurezza e con che criteri sono stati individuati? Inoltre, il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva proposto delle minime modifiche, sempre distanti dalla nostra proposta, che comunque non sono state neanche prese in considerazione.

 

Secondo indiscrezioni l’entrata in vigore del Regolamento sarà anticipata da una circolare attuativa ed esplicativa in fase di stesura che avrà il compito di dettare le istruzioni operative in materia contabile e con riferimento all’acquisto di beni e servizi attraverso una formazione rivolta ai DS e AI Dsga, cui Udir si oppone sin d’ora, nel progetto “Io Conto” con attività Help Desk del Miur, che già oggi è attiva per i direttori dei servizi generali ed amministrati delle singole istituzioni scolastiche. Pertanto, i giochi sembrerebbero già conclusi, ma sarà cura di questo giovane sindacato opporsi a tale azione. Sin da adesso, si riporta uno stralcio della nostra proposta emendativa, che già in modo lungimirante nel settembre del 2017, in merito alle responsabilità ed ai lavori indefettibili, proponeva all’art. 303 bis commi 1 e 2 la corretta individuazione del DS:

 

Proposta emendativa

1. Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera b), del presente Decreto, il Proprietario dell’immobile nel Dirigente tecnico all’uopo individuato, con delega vincolata ad apposito potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell’ente locale rappresentato.

 

2. Il Proprietario dell’immobile è l’unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell’art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Ed ancora nella proposta presentata all’ART. 303 septies commi 1 e 2 “LAVORI IN APPALTO”:

1. Per i lavori la cui stazione appaltante è individuata nel Proprietario dell’immobile gli obblighi di cui al coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono in capo al Datore di Lavoro dell’ente locale competente, con la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) ai sensi dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. 81/08 nell'ipotesi operino in cantiere più imprese anche non contemporanee o di un valutatore delle interferenze in ossequio agli obblighi di cui all'art. 26 comma 3/ter sempre del D. Lgs. 81/08.

2. L'obbligo di individuazione e nomina del CSE o del valutatore delle interferenze spetta in capo alla stazione appaltante committente dell'opera da realizzare. Al professionista individuato l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi Piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

 

Si prevedeva e si richiede con forza, a tutt’oggi, una gestione corretta della procedura affidata in toto all’Ente Locale, che ne ha le competenze con i propri uffici tecnici. Se così non fosse si riproporrebbe la medesima situazione fallimentare avutasi durante la gestione dei PON-FESR, la cui cabina di regia fu affidata ai DD.SS. ed alle segreterie, che andarono in tilt durane la gestione dell’appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione.

 

Infine non ci si poteva esimere dal commentare i commi 3 e 4 del predetto art. 39, in merito ai fondi propri o a donazioni. Ma di quali scuole Italiane stiamo parlando? Quali sono questi fondi cui le scuole possono anticipare, per divenire stazioni appaltanti in interventi manutentivi? Tutto questo ci lascia basiti ed esterrefatti: è come se si vivesse in una realtà virtuale totalmente disaccoppiata e distaccata dalla situazione realistica oggi presente, avente un patrimonio immobiliare affidato agli EE.LL. privo di certificazioni e bisognoso di interventi importanti per la classificazione di vulnerabilità sismica di cui all’NTC 2018 nonché la presentazione delle segnalazioni certificare di inizio attività didattiche per la prevenzione incendi di cui al DPR 151/11.

 

In conclusione, come ultima riflessione, non si può non evidenziare, a denti stretti, che con questo ulteriore decreto si consolida sempre più uno strumento normativo concepito per il conferimento, agli Enti Locali proprietari degli immobili, della possibilità di delegare ulteriormente i dirigenti scolastici all’esecuzione di lavori. E ci chiediamo, nell’ipotesi di manutenzioni urgenti non eseguite: i giudici nei tribunali chi chiameranno per non aver provveduto a far sì che venissero ad essere evitati danni e perdite a cose e persone?

 

Udir ricorda che saranno trattate anche tali tematiche nelle “Giornate di studio: Io Dirigente. Sicurezza, Salute, Retribuzione, Relazioni sindacali. Prossimi incontriVerona(scheda di adesione) e Rende (scheda di adesione). Per partecipare inviare la scheda all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

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