Il giovane sindacato che tutela i diritti dei dirigenti scolastici ha presentato, in audizione in I e VIII Commissione del Senato, una memoria contenente delle proposte emendative aldisegno di legge n. 989. La delegazione Udir ha illustrato cinque capitoli contenenti modifiche migliorative del sistema scolastico riguardanti la figura che è posta a capo della scuola. Il testo, composto da 5 parti, chiede la semplificazione del reclutamento dei DS, la semplificazione della contabilità dell’istituto, la semplificazione della valutazione dei dirigenti scolastici, la semplificazione delle norme sulla sicurezza degli istituti scolastici e il salario accessorio dei dirigenti scolastici. Scarica la Memoria.

 

Udir si è espressa sulla semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011; infatti si è fatto riferimento al contenzioso, ancora in essere, ad opera di un gruppo di ricorrenti che chiedono di avere lo stesso trattamento di altri colleghi, sempre ricorrenti. Questo ricorso verrà discusso in Corte Costituzionale, perché ci sono stati due trattamenti diversi: alcuni sono stati ammessi con un corso di 80 ore, quasi una formalità, altri ricorrenti sono rimasti fuori. La norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Quindi, al comma 2 dell’articolo 10, si chiede di aggiungere: “Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale”. Sempre nell’ottica della semplificazione, s’intende abrogare l’anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l’articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede l’applicazione, senza maggiori oneri e confermando i risparmi previsti nel comma successivo.

Per quanto riguarda la semplificazione della contabilità d’istituto, si chiede la possibilità dell’utilizzo delle risorse residue e non assegnate negli anni scolastici precedenti, alla luce delle improrogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, con la seguente aggiunta, al comma 2, articolo 10: “Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l’utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo “La Buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall’articolo 1, comma 793 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.” La norma semplifica le procedure di utilizzo delle risorse del Fondo per “La Buona Scuola” e delle altre eventuali risorse finanziarie non distribuite senza aggravio di spese per la finanza pubblica.

Per quanto concerne la sezione inerente alla semplificazione della valutazione dei DS, si richiedono le stesse modalità di valutazione riservati agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca. Dunque, si propone semplicemente una valutazione uguale agli altri dirigenti che sono nella stessa area. Dall’applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN. Quindi, bisognerebbe aggiungere, all’articolo 10: “A partire dall’a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell’Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.

Si passa poi alla semplificazione delle norme sulla sicurezza degli istituti scolastici, in cui si intende “inibire e interdire per la sicurezza degli alunni e dei lavoratori parti o interi edifici scolastici non a norma e autorizza il dirigente scolastico a creare un apposito capitolo di spesa e a utilizzare tutte le risorse a disposizione del fondo d’istituto per interventi urgenti alla luce di quanto parzialmente disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, attraverso l’aggiunta, all’articolo 10, dopo il comma 2: “1. Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto. Il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche. 2. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall’articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129”.

Si giunge, in seguito, al salario accessorio dei DS: la norma esclude “il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale”. Udir ha mostrato, infatti, gli effetti della legge Tremonti del 2010 che, invece di apportare il blocco dello stipendio, ha attuato un vero e proprio taglio, da valutarsi in 3.500 euro circa in meno. Secondo il sindacato, alla luce di un’interpretazione autentica della citata legge, bisogna integrare e reinserire ciò che è stato decurtato dallo stipendio dei DS. Nel particolare, bisognerebbe aggiungere, all’articolo 11, comma 1: “c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa”.

Decreto Semplificazione, Audizione Udir, interventi Serena Maiorca, Patrizia Costantini e Pietro Perziani

Ascolta gli interventi

MEMORIA

 

UDIR

AS 989

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

 

 

SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:

Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.

II

Alla fine del comma 1 dell’articolo 10, aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Motivazione [correzione della norma di semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici]: la norma intende abrogare l’anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l’articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede l’applicazione, senza maggiori oneri e confermando i risparmi previsti nel comma successivo.

 

 

SEMPLIFICAZIONE CONTABILITA’ D’ISTITUTO

III

Al comma 2, articolo 10, aggiungere il seguente:

Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l’utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo “La Buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall’articolo 1, comma 793 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

MOTIVAZIONE [Semplificazione dell’utilizzo delle risorse residue e non assegnate negli anni scolastici precedenti]: alla luce delle improrogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, la norma semplifica le procedure di utilizzo delle risorse del Fondo per “La Buona Scuola” e delle altre eventuali risorse finanziarie non distribuite senza aggravio di spese per la finanza pubblica.

IV

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

Nel decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.

MOTIVAZIONE [semplificazione della rendicontazione dell’utilizzo dei PON]: la norma semplifica l’attività di rendicontazione e il lavoro delle segreterie scolastiche ad oggi con organici amministrativi, evitando duplicazioni nel rispetto del Codice Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

SEMPLIFICAZIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

V

All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:

A partire dall’a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell’Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservati agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 a seguito dell’approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016. Dall’applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN.

 

SEMPLIFICAZIONE NORME SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

VI

All’articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto. Il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche. 2. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall’articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sul potere inibitorio e sulle spese straordinarie per la sicurezza degli edifici scolastici]: la norma intende semplificare le procedure atta a inibire i interdire per la sicurezza degli alunni e dei lavoratori parti o interi edifici scolastici non a norma e autorizza il dirigente scolastico a creare un apposito capitolo di spesa e a utilizzare tutte le risorse a disposizione del fondo d’istituto per interventi urgenti alla luce di quanto parzialmente disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

VIII

All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)

c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2012]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012, che sarebbero dovuti confluire nel FUN annuale. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

 

IX

All’articolo 11, comma 1, aggiungere la lettera c)

c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

 

Leggi e visiona l’intero testo presentato da Udir

 

 

 

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